Crediti d’imposta non spettanti: spazio all’esimente sulle sanzioni
In tema di indebite compensazioni di crediti d’imposta l’atto d’indirizzo del 1°luglio 2025 contiene chiarimenti molto importanti. Il documento segue alle nuove definizioni di ‘credito inesistente’ e ‘credito non spettante’ introdotte dal Dlgs 87/2024 nel Dlgs 74/2000. L’aspetto più significativo trattato attiene al trattamento da ricondurre alle situazioni in cui il credito deriva da costi effettivamente sostenuti e attività svolte, ma venga comunque contestata l’indebita compensazione per carenza di requisiti sostanziali. L’atto chiarisce che è “inesistente” solo il credito privo di requisiti specificamente indicati nella normativa primaria e nelle norme secondarie richiamate esplicitamente. Se mancano elementi previsti solo da fonti tecniche non richiamate (come manuali OCSE), il credito è invece “non spettante”. Questa distinzione ha impatti rilevanti: le contestazioni fondate su requisiti tecnici non specificamente normati rientrano nella “non spettanza”, permettendo l’applicazione dell’esimente sanzionatoria per incertezza obiettiva, con importanti conseguenze penali e amministrative.