02 Ottobre 2023


Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Versamento 4 rata acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata Irpef a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata Irpef a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata Irpef a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022

Chi: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023) che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze ), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2023 avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023.
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo

IRPEF: versamento 4 rata primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023), che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze ), che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023.
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Non titolari di partita IVA: versamento 4 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2022, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Non titolari di partita IVA: versamento 4 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Non titolari di partita IVA: versamento 4 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2023 e saldo 2022

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento 4 rata con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2022, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento 4 rata primo acconto 2023 e saldo 2022 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

Superbollo: versamento

Chi: Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad agosto 2023 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Cosa: Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Modalità: Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: Versamento 4 rata da parte dei creditori pignoratizi

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

Versamento 4 rata acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Versamento 4 rata da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

IVAFE: versamento 4 rata saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità donazioni, che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 (anziché entro il 20 luglio 2023)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

Bollo auto: versamento

Chi: Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto 2023 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Cosa: Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)
Modalità: Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

IVIE: versamento 4 rata saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo,

Chi: Persone fisiche, residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione, che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca" a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento della 4 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2022 e primo acconto 2023

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA

CEDOLARE SECCA: versamento 4 rata saldo 2022 e primo acconto 2023 con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Locatori, persone fisiche titolari del diritto di proprietà di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed avvalendosi della proroga prevista dal D.L 51/2023 hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2023
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023,con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2023
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Non titolari di partita Iva: versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,77%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Versamento 4 rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione, in ragione di giorno, fino allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Dichiarazione Irpef

Chi: Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986 che intendono presentare direttamente in via telematica il modello 730/2023 senza avvalersi dell'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, dai CAF e dai professionisti abilitati
Cosa: Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione modello 730/2023 e del modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del modello 730, il software rilascia la ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione
Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando le credenziali d'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo

Chi: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"
Cosa: Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2023, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Modalità:
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente - N.B.: la comunicazione facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis

Chi: Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nel termine del 30 aprile, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

Chi: Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 11 aprile 2023 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 11 aprile 2023 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi: Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 11 aprile 2023, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato"; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di euro 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 11 aprile 2023, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche"; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis

Chi: Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nel termine del 30 aprile, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

Chi: Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 11 aprile 2023 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 11 aprile 2023 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi: (Dato non disponibile)
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi: Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 11 aprile 2023, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato"; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di euro 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo

Chi: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"
Cosa: Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1¿ gennaio dell'anno successivo
Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 11 aprile 2023, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche"; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis

Chi: Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nel termine del 30 aprile, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2023 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

Chi: Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2023 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

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